Articolo 23 del Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341
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24 novembre 2000
Art. 23. 1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, de1 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennita' indicata di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133 , in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.
2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell' articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , si applicano i benefici giuridici di cui all' articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133 .
3. Nell' articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione puo' essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.".
Entrata in vigore il 24 novembre 2000
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