Articolo 1 bis del Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17
Articolo 1
Versione
27 marzo 1993
Art. 1-bis. (( 1. Il settimo comma dell'articolo 2 del decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare , sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non piu' di duecentocinquanta dipendenti" ))
Entrata in vigore il 27 marzo 1993
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