Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 settembre 2000
Art. 10. Corredo e oggetti di proprieta' personale 1. Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprieta' e prevede, altresi', quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi.
2. E' assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere, anche a loro spese.
3. E' ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto.
Entrata in vigore il 6 settembre 2000
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