Articolo 39 - Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Articolo 38Articolo 40
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17 ottobre 2000
Art. 39 - Assistenza domiciliare programmata.

1. L'assistenza domiciliare programmata, erogata anche secondo indirizzi e modalita' operative definite a livello regionale costituisce, come previsto dall'art. 32, comma 2, livello assistenziale da garantire al cittadino da parte del medico iscritto negli elenchi. Le seguenti forme di assistenza domiciliare programmata, devono essere, comunque, assicurate con interventi a domicilio di:

a) assistenza domiciliare integrata (ADI);
b) assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP);
c) assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettivita' (ADR).

2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e b), e' disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H); l'istituto di cui alla lettera c) e' disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale.

3. Le Regioni, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali della medicina generale maggiormente rappresentative a livello Regionale, possono disciplinare diversamente le forme di assistenza domiciliare di cui alle lettere a) e b).
Entrata in vigore il 17 ottobre 2000
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