Articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208
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Art. 8. ((Uffici scolastici regionali)) (( 1. Gli uffici scolastici regionali, nel numero complessivo di diciotto, sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono le seguenti funzioni:
a) sovrintendono al rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, all'attuazione degli ordinamenti scolastici e all'efficacia dell'azione formativa;
b) attuano le politiche nazionali per gli studenti;
c) svolgono le competenze in materia di valutazione dei dirigenti scolastici sulla base del sistema nazionale di valutazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
d) attuano gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f);
e) curano i rapporti con la regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , in particolare in materia di dimensionamento della rete scolastica, di offerta formativa integrata, di istruzione degli adulti, di istruzione tecnologica superiore e di promozione della filiera formativa tecnologico-professionale;
f) in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolgono le competenze non riservate all'Amministrazione centrale;
g) svolgono le competenze in materia di sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti, di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 ;
h) curano la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo dell'offerta formativa sul territorio, in collaborazione con la regione e gli enti locali;
i) svolgono le competenze in materia di riconoscimento della parita' scolastica, provvedono al riparto dei fondi alle scuole paritarie ed esercitano la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie nonche' sulle scuole straniere in Italia;
l) vigilano sull'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche e educative;
m) verificano il piano triennale dell'offerta formativa ai fini del rispetto del limite dell'organico assegnato alla istituzione scolastica ai sensi dell' articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ;
n) gestiscono le procedure di reclutamento e l'organico del personale scolastico, assegnano il personale alle istituzioni scolastiche e educative, e svolgono le competenze, comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle medesime istituzioni o non riservate all'Amministrazione centrale;
o) per la gestione del contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio ferme restando le competenze dei Dipartimenti anche per i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato, curano i rapporti con le Avvocature distrettuali dello Stato, anche in relazione alla ricezione degli atti processuali e alla loro trattazione, assicurano il coordinamento con le istituzioni scolastiche e educative e assumono la legittimazione passiva nei giudizi di propria competenza;
p) supportano, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, le istituzioni scolastiche e educative statali nelle procedure amministrative e amministrativo-contabili, nonche' nella gestione delle iniziative e dei fondi europei, e nel monitoraggio dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica;
q) curano le attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale e amministrativo-contabile concernenti il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale;
r) svolgono la funzione di Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico, di norma attribuiti agli uffici di ambito dal decreto di cui al comma 8 con riguardo al personale docente e educativo nonche' amministrativo, tecnico e ausiliario, fatto salvo il deferimento al dirigente scolastico, previa valutazione della gravita' dell'infrazione, nei casi di cui all'articolo 55-bis, comma 9-quater, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
s) svolgono la funzione di Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale, compresi i dirigenti di livello non generale nei casi non riservati all'Amministrazione centrale ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera s);
t) svolgono attivita' di consulenza e supporto organizzativo e amministrativo alle istituzioni scolastiche e educative, anche di altre regioni previa convenzione con gli uffici scolastici competenti, in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attivita' di cui all' articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , in qualita' di stazione appaltante qualificata, di cui possono avvalersi le medesime istituzioni;
u) curano i rapporti con le agenzie formative regionali nonche' con le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e svolgono, in particolare, le attribuzioni in materia di percorsi di formazione iniziale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ;
v) promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e educative;
z) supportano le istituzioni scolastiche e educative in materia di edilizia scolastica e di sicurezza degli edifici;
aa) promuovono le attivita' delle istituzioni scolastiche e educative volte all'integrazione degli alunni stranieri nonche' alla inclusione degli alunni con disabilita', in coordinamento con le regioni e gli enti locali;
bb) svolgono i compiti in materia di gruppi per l'inclusione scolastica ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 ;
cc) vigilano sullo svolgimento degli esami di Stato e svolgono le altre funzioni non riservate all'Amministrazione centrale in tale materia;
dd) esercitano l'attivita' di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche ai sensi dell' articolo 15, comma 9, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142 ;
ee) promuovono le iniziative delle istituzioni scolastiche e educative per il contrasto alla evasione e all'elusione dell'obbligo di istruzione, e per la prevenzione della dispersione scolastica;
ff) svolgono le funzioni in materia di transizione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale;
gg) curano l'attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale;
hh) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente agli ambiti di competenza.
2. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all' articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
3. Il dirigente di livello generale dell'ufficio scolastico regionale, in particolare:
a) adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro dei dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo nonche' dei dirigenti scolastici;
b) esercita, per il tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, l'azione disciplinare nei confronti dei dirigenti scolastici, anche nei casi di inosservanza da parte dei medesimi dirigenti degli obblighi di cui all' articolo 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , relativamente ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, educativo, e amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche e educative, per le infrazioni di cui all'articolo 55-bis, comma 9-quater, primo periodo;
c) esercita i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 , per le istituzioni scolastiche e educative statali di competenza.
4. Le proposte di cui all' articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , per i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, sentito il capo del dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.
5. All'organizzazione dell'amministrazione scolastica della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione degli stessi. Alla Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 . Alla regione Friuli-Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 , in materia di istruzione in lingua slovena.
6. Gli uffici scolastici regionali si articolano in uffici dirigenziali non generali come di seguito indicato:
a) l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
b) l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, in tre uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
c) l'ufficio scolastico regionale per la Calabria, in sette uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
d) l'ufficio scolastico regionale per la Campania, in dieci uffici dirigenziali non generali e in quattordici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
e) l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, in undici uffici dirigenziali non generali e in dodici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
f) l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell' articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 , e in sette posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
g) l'ufficio scolastico regionale per il Lazio, in dieci uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
h) l'ufficio scolastico regionale per la Liguria, in sei uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento con funzioni tecnico-ispettive;
i) l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in quindici uffici dirigenziali non generali e in sedici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
l) l'ufficio scolastico regionale per le Marche, in sei uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
m) l'ufficio scolastico regionale per il Molise in tre uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
n) l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte, in dieci uffici dirigenziali non generali e in dieci posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
o) l'ufficio scolastico regionale per la Puglia, in otto uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
p) l'ufficio scolastico regionale per la Sardegna, in otto uffici dirigenziali non generali e in sette posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
q) l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in undici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
r) l'ufficio scolastico regionale per la Toscana, in dodici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
s) l'ufficio scolastico regionale per l'Umbria, in tre uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
t) l'ufficio scolastico regionale per il Veneto, in otto uffici dirigenziali non generali, e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive.
7. Gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 6 sono organizzati in uffici con competenza regionale e in uffici di ambito territoriale, le cui funzioni sono definite con il decreto di cui al comma 8. Gli uffici con competenza regionale di cui al primo periodo svolgono, in particolare, salvo quanto previsto dall' articolo 4, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , i compiti:
a) in materia di stato giuridico, valutazione, procedimenti disciplinari e contenzioso dei dirigenti scolastici;
b) nelle materie di cui al comma 1, lettera a);
c) di gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici di livello dirigenziale non generale dell'ufficio scolastico regionale;
d) di coordinamento delle attivita' nelle materie di cui al comma 1, lettere i) e n).
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria aventi titolo a partecipare alla contrattazione, sono definiti l'organizzazione e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ufficio scolastico regionale. ))
Entrata in vigore il 20 dicembre 2024
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