Art. 21.
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.
La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall'art. 49 personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dai suddetto art. 49, si prescinde dai limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.
La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall'art. 49 personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dai suddetto art. 49, si prescinde dai limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.