Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
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31 dicembre 1973
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22 dicembre 2008
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Commentario • 1
- 1. Omesso pagamento canoni locazione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 settembre 2022
Giurisprudenza • 29
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/1987, n. 805Provvedimento: […] che vale a giustificare la risoluzione del contratto di locazione, ancorché soggetto alla normativa vincolistica, ove si concreti nella reiterazione della colpevole inadempienza nel ritardo del pagamento dei canoni, quando abbia carattere di rilevante importanza e gravità essendosi protratta anche al di là dei termini previsti dalla legislazione vincolistica (art. 3 legge n. 841 del 1973) pure di fronte alle diffide intimate - dopo un'iniziale tolleranza dal locatore. (V. 2632/82, mass n 420486; (V. 3601/81, mass n 414211; […]Leggi di più...
- locazione·
- condizioni·
- risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore·
- irrilevanza·
- soggezione alla legislazione vincolistica·
- necessità·
- sussistenza al momento della domanda·
- morosità·
- obbligazioni del conduttore·
- corrispettivo (canone)
- 2. Cass. civ., sez. III, sentenza 12/09/1986, n. 5564Provvedimento: L'art. 3 della legge n. 841 del 1973 - per il quale la morosità può costituire causa di risoluzione dei contratti di locazione di immobili urbani solo quando si protragga per almeno due mesi - si applica tanto ai contratti concernenti immobili abitativi che a quelli relativi ad immobili destinati ad uso diverso dalla abitazione.*Leggi di più...
- locazione·
- durata della locazione·
- applicabilità·
- successiva proroga legale posteriore al termine previsto dalle parti·
- locazione di immobili destinati ad uso non abitativo·
- morosità·
- disciplina ex art. 3 legge n. 841 del 1973·
- obbligazioni del conduttore·
- spostamento del termine contrattuale·
- corrispettivo (canone)
- 3. Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/1985, n. 134Provvedimento: Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 841 del 1973, lo stato di "disoccupazione involontaria" del conduttore che, quale causa delle sue precarie condizioni economiche, comporta la Rilevanza della morosità ai fini della risoluzione del contratto di locazione quando si protragga per almeno tre mesi, deve essere dimostrato dal conduttore stesso in riferimento al periodo della morosità.*Leggi di più...
- locazione·
- disoccupazione involontaria del conduttore·
- onere probatorio a carico del conduttore medesimo·
- requisiti ex art. 3 della legge n. 841/1973·
- morosità·
- rilevanza·
- obbligazioni del conduttore·
- corrispettivo (canone)
- 4. Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/1985, n. 4438Provvedimento: In tema di rapporto di locazione, la disposizione dell'art. 3 della legge n. 841 del 1973 - secondo la quale la morosità può costituire causa di risoluzione del contratto solo quando si protragga per almeno due mesi (o tre, se si tratta di conduttore indigente) - stabilisce, con presunzione assoluta, che un inadempimento protrattosi per un periodo non superiore a due mesi non può costituire causa di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani prorogato;Leggi di più...
- locazione·
- obbligazioni del conduttore·
- corrispettivo (canone)·
- pagamento nel termine convenuto·
- inadempimento·
- automatica insorgenza del diritto alla risoluzione·
- inadempimento protrattosi oltre due mesi·
- valutazione della gravità dell'inadempimento·
- necessità·
- morosità·
- colpa del conduttore·
- esclusione·
- insussistenza·
- regime vincolistico (proroga e blocco)·
- art. 3 della legge n. 841 del 1973
- 5. Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/1985, n. 105Provvedimento: La norma dell'art. 3 della legge n. 841 del 1973 - secondo la quale, ai fini della risoluzione del contratto di locazione, la morosità del conduttore è apprezzabile soltanto allorché si protragga per almeno due mesi - ha carattere eccezionale ed inderogabile, vincolando l'apprezzamento del giudice in ordine alla Rilevanza dell'inadempimento e derogando all'eventuale diverso apprezzamento contrattuale delle parti. Conseguentemente, la morosità riferita ad un periodo più breve non può costituire causa di risoluzione, ancorché sia stata pattuita una clausola risolutiva espressa la quale, pertanto, diviene operativa solo se la morosità si sia protratta per il periodo di due mesi. ( V 5477/83, mass n 430411; ( V 5860/82, mass n 423609; ( V 646/80, mass n 404053).*Leggi di più...
- disciplina ex art. 3 della legge n. 841 del 1973·
- locazione·
- esistenza·
- clausola risolutiva espressa·
- conseguenze·
- irrilevanza·
- morosità·
- rilevanza·
- morosità priva dei requisiti previsti da detta norma·
- obbligazioni del conduttore·
- esclusione·
- inderogabilità·
- corrispettivo (canone)