Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 giugno 2009 |
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| Data dell'ultima modifica : | 24 giugno 2009 |
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- 1. CGUE, n. C-365/19, Sentenza della Corte, FD contro Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, 10/03/2021Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 10 marzo 2021 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Pagamenti diretti – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 24 – Giovane agricoltore che ha beneficiato di una prima assegnazione di diritti all'aiuto – Articolo 30, paragrafo 6 – Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Articolo 28, paragrafo 2 – Assegnazione supplementare di diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale» Nella causa C-365/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal CH RI (Tribunale amministrativo di RI, Germania), con decisione del 16 aprile 2019, pervenuta in cancelleria l'8 …Leggi di più...
- regolamento delegato UE n. 639/2014·
- distorsioni del mercato·
- pagamenti diretti·
- rinvio pregiudiziale·
- diritti all'aiuto·
- politica agricola comune·
- riserva nazionale·
- parità di trattamento·
- regolamento UE n. 1307/2013·
- giovane agricoltore
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalita', fatto a Roma il 5 novembre 2003.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
- Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 47.990 per l'anno 2009 e di euro 53.530 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.