2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all' articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249 , l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di nullita', le attivita' occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalita' le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica.
3. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale . Quando e' identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento e' adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146)) . (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 febbraio 2006, n. 38 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "Le disposizioni di cui all' articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269 , si applicano anche quando i delitti di cui all' articolo 600-ter, commi primo , secondo e terzo, del codice penale , sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l del medesimo codice."