Articolo 14 della Legge 3 agosto 1998, n. 269
Articolo 13Articolo 14 bis
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11 agosto 1998
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2 marzo 2006
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12 aprile 2006
Art. 14. Attivita' di contrasto 1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalita' organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale , introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attivita' di intermediazione, nonche' partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto e' data immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria che puo', con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all' articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249 , l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di nullita', le attivita' occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalita' le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica.
3. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale . Quando e' identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento e' adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146)) . (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 febbraio 2006, n. 38 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "Le disposizioni di cui all' articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269 , si applicano anche quando i delitti di cui all' articolo 600-ter, commi primo , secondo e terzo, del codice penale , sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l del medesimo codice."
Entrata in vigore il 12 aprile 2006
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