Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123
Articolo 18
Versione
2 maggio 2001
Art. 19. Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1o gennaio 2002.
2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, e' adottato entro il 30 ottobre 2001.
Entrata in vigore il 2 maggio 2001
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