Art. 19. Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1o gennaio 2002.
2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, e' adottato entro il 30 ottobre 2001.
2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, e' adottato entro il 30 ottobre 2001.