Articolo 27 - Deliberazioni
Articolo 26Articolo 28
Versione
17 agosto 1991
ART. 27 - Compenso per vacazione
Al professionista spetta un onorario di L. 19.500 per ogni vacazione di un'ora, con massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e di dieci vacazioni per lavori fuori sede.
Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari ridotti del 50%.
Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai comma precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%.
Entrata in vigore il 17 agosto 1991
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