Articolo 19 - Deliberazioni
Articolo 18Articolo 20
Versione
17 agosto 1991
ART. 19 - Contenuto della specifica
La specifica deve contenere:
a) l'intestazione del professionista con codice fiscale, partita
I.V.A. e quanto altro richiesto dalla legge;
b) specie e data dell'incarico;
c) clausole ed acordi intercorsi tra il professionista ed il
comittente;
d) la nota dei diritti fissi, delle spese sostenute per se' e per i collaboratori e per il personale ausiliario, salvo quanto dispone il 2 comma dell'art. 8;
e) la nota delle competenze dovute per se' e per i collaboratori;
f) gli acconti ricevuti;
g) il timbro professionale in calce.
Entrata in vigore il 17 agosto 1991
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