Articolo 26 - Deliberazioni
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Versione
17 agosto 1991
ART. 26 - Calcolo delle vacazioni
Le prestazioni a vacazione si computano in base al tempo effettivamente impiegato.
Per ogni ora o frazione di ora si calcola una vacazione.
Nel computo delle vacazioni si deve tener conto anche dei tempi di trasferimento in luogo e di quello per il ritorno di residenza.
Entrata in vigore il 17 agosto 1991
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