Articolo 25 - Deliberazioni
Articolo 24Articolo 26
Versione
17 agosto 1991
ART. 25 - Generalita'
Qualora il tempo occorrente per le prestazioni abbia carattere determinante o non siano applicabili le tariffe a percentuale o a quantita' o a discrezione, gli onorari sono valutati in ragione del tempo impiegato.
Tali prestazioni vengono compensate a vacazione oraria secondo le modalita' degli articoli successivi.
Sono stabiliti a titolo esemplificativo gli onorari a vacazione per:
a) lavori al tavolo, calcoli relativi;
b) sopralluoghi tecnici, ricerche;
c) accesso ad uffici, ricerche di dati e documenti;
d) lavori in generale che non trovano altro elemento di valutazione che il tempo.
Entrata in vigore il 17 agosto 1991
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