Art. 51. 1. L' articolo 16 del codice di procedura civile e' abrogato.
Nota all' art. 51 :
- L' art. 16 del codice di procedura civile disciplinava le competenze del pretore e del tribunale in materia di espropriazione forzata di cose mobili e immobili nonche' riguardo all'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare.
Nota all' art. 51 :
- L' art. 16 del codice di procedura civile disciplinava le competenze del pretore e del tribunale in materia di espropriazione forzata di cose mobili e immobili nonche' riguardo all'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare.