Articolo 73 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 72Articolo 74
Versione
21 marzo 1998
Art. 73. 1. L' articolo 341 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 341. (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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