Articolo 135 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 134Articolo 136
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21 marzo 1998
Art. 135. 1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti:
a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono gia' state precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione;
b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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