Art. 135. 1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti:
a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono gia' state precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione;
b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.
a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono gia' state precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione;
b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.