Articolo 133 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 132Articolo 134
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21 marzo 1998
Art. 133. 1. Le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono gia' state precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione.
2. Nel caso di rimessione in istruttoria, la causa e' definita dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, commi 2 e 3.
3. L'appello contro le sentenze del pretore nelle cause indicate nel comma 1 si propone alla corte di appello.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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