Articolo 9 - Convenzione della Legge 7 gennaio 2008, n. 6
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1 febbraio 2008
Art. 9.

Responsabilita'

1. La responsabilita' per i danni causati a terzi o al personale di servizio da incidenti avvenuti durante l'esercizio del tratto fra la stazione di Domodossola ed il confine italo-svizzero sara' attribuita al soggetto al quale e' demandata l'esecuzione della prestazione che ha provocato l'evento.
2. La ricerca delle cause dell'incidente e la constatazione dei danni sono effettuate dalle autorita' italiane, nonche' dal competente Gestore dell'infrastruttura. Se nel corso degli accertamenti si imponga la questione della responsabilita', anche parziale, dell'altra Parte, ovvero quella della responsabilita' comune, sara' data comunicazione scritta a detta Parte e l'inchiesta sara' svolta da una Commissione mista.
3. Le conseguenze risultanti da forza maggiore saranno a carico dei proprietari di cio' che e' stato danneggiato.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2008
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