Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
Articolo 3Articolo 4 bis
Versione
25 giugno 1999
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Versione
16 marzo 2017
Art. 4. (( (Requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori).)) (( 1. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all'allegato I.
2. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall'allegato I e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti.
3. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie e prendono le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore.
4. I soggetti di cui al comma 3 si assicurano che i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore. ))
Entrata in vigore il 16 marzo 2017
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