2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall' articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 , per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali e' stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali e' stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell' articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211 .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unita' immobiliari per le quali e' stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilita' da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 .
4. Il termine previsto dall' articolo 3-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677 , recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996", e' prorogato al 31 dicembre 1998.