Articolo 12 del Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375
Articolo 11Articolo 13
Versione
8 ottobre 1993
Art. 12. Categorie di lavoratori agricoli subordinati 1. Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato.
2. Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra locuzione l'equivalenza a quella di operaio a tempo determinato.
Entrata in vigore il 8 ottobre 1993
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