Articolo 13 del Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375
Articolo 12Articolo 14
Versione
8 ottobre 1993
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Versione
1 dicembre 1996
Art. 13. Elenchi nominativi operai agricoli a tempo indeterminato 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 cessa, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi di cui all' art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni.
2. Le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura provvedono, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, alla compilazione degli elenchi suppletivi concernenti le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni relative ai periodi anteriori alla data di cui al comma 1. ((4)) --------------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 , ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 19) che "A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all' articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2 , del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 ."
Entrata in vigore il 1 dicembre 1996
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