Articolo 10 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220
Articolo 9Articolo 11
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23 ottobre 2002
Art. 10. L'ispettore di cooperative 1. Agli ispettori di cooperative sono attribuiti, oltre alla facolta' di diffida di cui all'articolo 5:
a) il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attivita', anche presso terzi;
b) il potere di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attivita' dell'ente cooperativo, compresi i terzi;
c) il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni;
d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti;
e) il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2002
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