Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 dicembre 2014 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 giugno 2025 |
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- 1. Avviso Di Accertamento a Società Estinta: Come Difendersi Immediatamente E a Lungo TermineGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 dicembre 2025
Se un Avviso di Accertamento è stato notificato a una società estinta, cancellata dal Registro delle Imprese, cessata o liquidata, è fondamentale intervenire subito. In questi casi l'Agenzia delle Entrate può tentare di far ricadere le presunte imposte non versate su liquidatori, soci o amministratori, con conseguenze anche molto gravi. La difesa deve essere immediata, tecnica e precisa: una società estinta non ha più capacità tributaria, ma ciò non impedisce all'Agenzia di tentare il recupero del presunto credito. Perché viene notificato un avviso a una società estinta la cancellazione è ritenuta “elusiva” dall'Agenzia la chiusura è considerata troppo rapida o con debiti residui vengono …
Leggi di più… - 2. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. News ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
- 4. operazioni straordinarie Archiveshttps://www.michelebana.it/notizie/
Il codice civile contiene una sola disposizione rubricata all'affitto d'azienda, l'art. 2562 c.c., che, tuttavia, rinvia, alle norme sull'usufrutto di cui al precedente art. 2561 c.c., secondo... L'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 dispone che è istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti al Registro delle Imprese, attraverso il sito istituzionale ... L'art. 14, co. 1, del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il cessionario d'azienda – così come, ai sensi del successivo co. 5-ter, la conferitaria – è responsabile in solido, fatto salvo il benef... Il 9 dicembre 2025, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, terrò una videoconferenza sul tema “L'affitto …
Leggi di più… - 5. Come Difendermi Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta L’Iva Su OmaggiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 8 febbraio 2026
Introduzione La contestazione dell'IVA sugli omaggi (gadget, beni regalati a clienti/fornitori, campioni gratuiti, beni destinati a iniziative promozionali) è una delle verifiche più “insidiose” perché nasce da un equivoco frequente: non esiste un'unica regola per tutti gli omaggi. Cambia tutto a seconda di che cosa viene regalato (beni “propri” o “non propri” dell'attività), del costo unitario, della documentazione e del percorso che segue l'atto (contraddittorio preventivo, autotutela, ricorso). La conseguenza pratica è che l'Agenzia delle Entrate può contestare, anche a distanza di tempo, due profili distinti: la detrazione dell'IVA a monte (IVA sugli acquisti) e/o l'IVA a valle (IVA …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2024, n. 29812Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7243/2018 R.G. proposto da: FIORILE s.r.l. in liquidazione (C.F.: 01324600095), in persona del suo liquidatore pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcello Prestinari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Paola Ramadori, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Luigi Levati, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO Soc. coop. – ONLUS (P.IVA: 03890320017), in persona del suo legale rappresentante Civile Sent. Sez. U Num. 29812 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Data pubblicazione: 19/11/2024 2 di 37 pro – tempore, …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/2025, n. 3625Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12769/2016 R.G. proposto da: RA EA, RA TO, RA ER, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato NC CANCRINI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO FRANCESCON; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege; - resistente - Civile Sent. Sez. U Num. 3625 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 12/02/2025 2 di 39 avverso la sentenza n. 1696/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETO, depositata …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2022, n. 13145Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 24872-2015 proposto da: ER AN, elettivamente domiciliatasi in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FERRAJOLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA„ VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - Civile Sent. Sez. U Num. 13145 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA Data pubblicazione: 27/04/2022 avverso la sentenza n. 1014/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata …Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 1492Provvedimento: Sentenza n. 1492/2025 Depositato il 30/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FO Sezione 3, riunita in udienza il 18/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: D'ALESSIO ANTONIO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice in data 18/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1653/2019 depositato il 20/11/2019 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale IA - Indirizzo_1 elettivamente domiciliato …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Semplificazioni per le persone fisiche
- Articolo 1Art. 1. Dichiarazione dei redditi precompilata 1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all' articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata. (6) (9) (11) (14)
1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. ((A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.)) Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.
2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unita' di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualita' e la tempestivita' della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1.
3. La dichiarazione precompilata, di cui ai commi 1 e 1-bis, e' resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all' articolo 32, comma 1, lettere d) , e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis e' resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 . Per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e dal relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonche' dall'articolo 51-bis , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 . Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.
3-bis. In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente puo' presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 3, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 , sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare.
4. Resta ferma la possibilita' di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalita' ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui all' articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 3-bis, e 6 del presente decreto.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 5) che la modifica del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , ha disposto (con l'art. 61-bis, comma 2) che "Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 , e' prorogato al 5 maggio".
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , come modificato dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 5) che la modifica del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 5, comma 22) che "Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 , e' prorogato al 10 maggio". --------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 , ha disposto (con l'art. 10-quater, comma 2) che "Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 , e' prorogato al 23 maggio". - Articolo 2Art. 2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate
delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 4 , dopo il comma 6-quater, e' aggiunto il seguente: «6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall' articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 .
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.».
2. Nell' articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , le parole: «entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all' articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 . Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalita' per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta;».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , come modificato dal presente decreto legislativo, e' citato nelle note all'art. 1.
- Il testo vigente dell' art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ), e' il seguente:
«Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.
5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente art. la sanzione non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.».
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 16 (Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all' art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, provvedono a:
a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 7 luglio di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 7 luglio di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14;
d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;
d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonche' della documentazione a base del visto di conformita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.
2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate entro il 10 novembre di ciascun anno.
3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto conto delle risultanze della documentazione esibita e delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto.
4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti tramite i propri soci od associati.
4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilita' da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi piu' idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui al comma 3, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 , e successive modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facolta' e' riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all' art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 . Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalita' per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta;
c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.».