Articolo 7 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285
Articolo 6Articolo 8
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24 gennaio 2006
Art. 7. Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie 1. Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea si verificano quando l'impresa:
a) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera d);
b) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera h), o esercita un servizio di linea nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, disposta conformemente a quanto previsto all'articolo 8;
c) non rispetta le prescrizioni essenziali contenute nell'autorizzazione relative al percorso, alle relazioni di traffico autorizzate e agli autobus impiegati, nonche' l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c);
d) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera f), relativo al rilascio del titolo di viaggio;
e) impedisce, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attivita' di controllo di cui al precedente articolo 6, comma 2;
f) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b);
g) reitera le infrazioni oggetto del provvedimento di richiamo disposto ai sensi dell'articolo 8, comma 11;
h) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente alle prescrizioni non essenziali contenute nell'autorizzazione, diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere c) e d);
i) sospende o interrompe in modo definitivo l'esercizio, senza aver informato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), oppure non provvede, in qualita' di impresa titolare dell'autorizzazione, a riattivare entro il termine massimo di cinque giorni, il servizio di linea sospeso o interrotto a seguito di sanzioni accessorie comminate ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
l) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera c), relativo al possesso della dichiarazione concernente il rapporto di lavoro tra il conducente e l'impresa autorizzata a svolgere il servizio di linea;
m) ritarda reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio di linea senza giustificato motivo;
n) utilizza, nell'esercizio del servizio di linea, autobus in uno stato insufficiente sotto il profilo igienico e/o sanitario, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia.
2. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera a) alla lettera e), sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00.
3. Sono considerate, altresi', molto gravi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell' articolo 78, comma 3 ; dell' articolo 80, commi 14 e 17 ; dell' articolo 82, comma 9 ; dell' articolo 87, comma 6 ; dell' articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni.
4. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera f) alla lettera i), sono considerate gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
5. Sono considerate gravi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell' articolo 72, comma 13 ; dell' articolo 79, comma 4 ; dell' articolo 174, comma 9 , e dell' articolo 178, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni.
6. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera l) alla lettera n), sono considerate lievi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00.
7. Sono considerate lievi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell' articolo 180, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni.
8. Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio di linea si verificano quando l'impresa:
a) non possiede i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 , e successive modificazioni;
b) non possiede la certificazione relativa alla qualita' aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione piu' recente;
c) non applica nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
d) non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, cosi' come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
e) non produce la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del presente decreto legislativo;
f) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 3, lettera a), e, ove trattisi di impresa concessionaria, non rispetta il corrispondente obbligo previsto all'articolo 5, comma 4;
g) non rispetta gli obblighi previsti all'articolo 5, comma 2, lettere e) e g).
9. Le infrazioni individuate dalla lettera a) alla lettera f) del comma 8 sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00.
10. L'infrazione individuata alla lettera g) del comma 8 e' considerata lieve. Le imprese che commettono tale infrazione sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00.
11. L'autorita' che procede all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto legislativo, nonche' di quelle previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, richiamate nel presente articolo, e' tenuta a darne notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Centro elaborazione dati - per l'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui all'articolo 8. La contestazione effettuata si intende definita quando ricorrono le ipotesi di cui all' articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni.
Note all' art. 7 :
- L' art. 78, comma 3 ; l' art. 80, comma 14 e 17 ; l' art. 82, comma 9 ; l' art. 87, comma 6 ; l' art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , recante: «Nuovo codice della strada » pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, cosi' recitano:
«3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.».
«14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
(Omissis).
«17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
«9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.».
«6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.».
«8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.».
- L' art. 72, comma 13 ; l' art. 79, comma 4 ; l' art. 174, commi 8 e 9 ; l' art. 178, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cosi' recitano:
«13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.».
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.».
«8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.».
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.».
- L' art. 180, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cosi' recita:
«7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da euro 21 a euro 85.».
- Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 , recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998 , modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario.
- Per il regolamento CEE 1191/69 si veda nelle note all'art. 3.
- L' art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cosi' recita:
«2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.».
Entrata in vigore il 24 gennaio 2006
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