Articolo 17 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Articolo 16Articolo 18
Versione
15 gennaio 2000
Art. 17. Blocco stradale o ferroviario 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra.".
2. Dopo l' articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.
Se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire cinque milioni a lire venti milioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .".
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente