Articolo 70 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Articolo 69Articolo 71
Versione
15 gennaio 2000
Art. 70. Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
recante il testo unico delle leggi sanitarie 1. Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e' cosi' modificato:
a) nel quinto comma dell'articolo 201 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni";
b) nel secondo comma dell'articolo 221 le parole "e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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