Articolo 97 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Articolo 96Articolo 98
Versione
15 gennaio 2000
Art. 97. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione 1. L' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis";
b) nel quarto e nel settimo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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