Art. 97. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione 1. L' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis";
b) nel quarto e nel settimo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis";
b) nel quarto e nel settimo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".