Art. 99. Giudizio di opposizione 1. L' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato:
a) la parola "pretore" e' sostituita, ovunque compaia, dalla parola "giudice";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall' articolo 163-bis del codice di procedura civile .";
c) nell'undicesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l' articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile .".
a) la parola "pretore" e' sostituita, ovunque compaia, dalla parola "giudice";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall' articolo 163-bis del codice di procedura civile .";
c) nell'undicesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l' articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile .".