Articolo 99 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Articolo 98Articolo 100
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15 gennaio 2000
Art. 99. Giudizio di opposizione 1. L' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato:
a) la parola "pretore" e' sostituita, ovunque compaia, dalla parola "giudice";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall' articolo 163-bis del codice di procedura civile .";
c) nell'undicesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l' articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile .".
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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