Articolo 17 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Articolo 16Articolo 18
Versione
24 settembre 2015
Art. 17. Ricorsi 1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS, al comitato di cui all' articolo 25 della legge n. 88 del 1989 .
Note all'art. 17:
Si riporta l'art. 25 citata n. 88 del 1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
"Art. 25. Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 24 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonche' da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.".
Entrata in vigore il 24 settembre 2015
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