Art. 38.
Non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria:
1° gli impiegati, la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le L. 800; (9) ((16))
2) gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, purche' ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge ( testo unico) 24 dicembre 1924, n. 2114 , che stabiliscono l'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e per la vecchiaia dei salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni statali.
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 14 aprile 1939, n. 636 , convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito da n. 1 dell'art. 38 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e' elevato da L. 800 a L. 1500". --------------- AGGIORNAMENTO (16)
La L. 28 luglio 1950, n. 633 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all' art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , ed all' art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , e' abolito a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge".
Non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria:
1° gli impiegati, la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le L. 800; (9) ((16))
2) gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, purche' ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge ( testo unico) 24 dicembre 1924, n. 2114 , che stabiliscono l'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e per la vecchiaia dei salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni statali.
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 14 aprile 1939, n. 636 , convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito da n. 1 dell'art. 38 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e' elevato da L. 800 a L. 1500". --------------- AGGIORNAMENTO (16)
La L. 28 luglio 1950, n. 633 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all' art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , ed all' art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , e' abolito a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge".