Art. 76.
La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennita'.
Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato speciale e delle Associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.
Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall' art. 502 del Codice penale , il periodo indennizzabile e' ridotto di trenta giorni dalla data, di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73. ((44))
Non e' dovuta, l'indennita' di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (44)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 34, comma 5) che "La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non da' titolo alla concessione della indennita' di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , e successive modificazioni e integrazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 34, comma 6) che "L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma".
La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennita'.
Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato speciale e delle Associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.
Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall' art. 502 del Codice penale , il periodo indennizzabile e' ridotto di trenta giorni dalla data, di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73. ((44))
Non e' dovuta, l'indennita' di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (44)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 34, comma 5) che "La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non da' titolo alla concessione della indennita' di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , e successive modificazioni e integrazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 34, comma 6) che "L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma".