Articolo 44 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 43Articolo 45
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26 ottobre 1935
Art. 44.

L'Istituto, quando ne sia legalmente incaricato, provvede alla organizzazione e gestione di casse o fondi di previdenza per ogni altra categoria di soggetti a regime speciale di previdenza obbligatoria od organizzata da accordi sindacali o da norme corporative.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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