Art. 44.
L'Istituto, quando ne sia legalmente incaricato, provvede alla organizzazione e gestione di casse o fondi di previdenza per ogni altra categoria di soggetti a regime speciale di previdenza obbligatoria od organizzata da accordi sindacali o da norme corporative.
L'Istituto, quando ne sia legalmente incaricato, provvede alla organizzazione e gestione di casse o fondi di previdenza per ogni altra categoria di soggetti a regime speciale di previdenza obbligatoria od organizzata da accordi sindacali o da norme corporative.