Articolo 47 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 46Articolo 48
Versione
26 ottobre 1935
Art. 47.

Si provvede agli scopi indicati nel capo precedente col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il datore di lavoro e' responsabile, per tutte le assicurazioni obbligatorie contemplate dal presente decreto, del pagamento del contributo, anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario e' nullo.

Dal regolamento e' stabilito chi debba intendersi per datore di lavoro.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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