Art. 99. ((Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'art. 97, l'azione giudiziaria non puo' essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli))
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli))