Articolo 99 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 98Articolo 100
Versione
26 ottobre 1935
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Versione
5 marzo 1957
Art. 99. ((Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'art. 97, l'azione giudiziaria non puo' essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli))
Entrata in vigore il 5 marzo 1957
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