Art. 73.
In caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate hanno diritto ad una indennita' giornaliera ragguagliata alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi e' stato eseguito il maggior numero di versamenti settimanali, nella misura sottoindicata:
Classe di Indennita'
contributo giornaliera
- -
1ª e 2ª . . . . . . L. 1,25
3ª e 4ª . . . . . . » 2,50
5ª e 6ª . . . . . . » 3,75
((4))
L'indennita' di disoccupazione e' corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro.
Qualora all'assicurato sia pagata una indennita' per mancato preavviso, l'indennita' per disoccupazione e' corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennita', per mancato preavviso ragguagliata a giornate.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio D.L. 4 febbraio 1937, n. 463 , convertito senza modificazioni dalla L. 8 luglio 1937, n. 1401 , ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennita' giornaliera, di cui al primo comma dell'art. 73 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e' aumentata di L. 0,60 per ogni figlio legittimo o naturale dell'assicurato ovvero nato da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato stesso, purche' di eta' inferiore ai 15 anni compiuti o anche di eta' superiore quando sia inabile al lavoro";
- (con l'art. 2, comma 1) che "Nel caso in cui entrambi i genitori fruiscano dell'indennita' di disoccupazione, l'aumento di cui al precedente articolo e' corrisposto soltanto ad uno di essi";
- (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° febbraio 1937-XV, a tutte le indennita' in corso di pagamento a tale data e a quelle da liquidarsi successivamente.
In caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate hanno diritto ad una indennita' giornaliera ragguagliata alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi e' stato eseguito il maggior numero di versamenti settimanali, nella misura sottoindicata:
Classe di Indennita'
contributo giornaliera
- -
1ª e 2ª . . . . . . L. 1,25
3ª e 4ª . . . . . . » 2,50
5ª e 6ª . . . . . . » 3,75
((4))
L'indennita' di disoccupazione e' corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro.
Qualora all'assicurato sia pagata una indennita' per mancato preavviso, l'indennita' per disoccupazione e' corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennita', per mancato preavviso ragguagliata a giornate.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio D.L. 4 febbraio 1937, n. 463 , convertito senza modificazioni dalla L. 8 luglio 1937, n. 1401 , ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennita' giornaliera, di cui al primo comma dell'art. 73 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e' aumentata di L. 0,60 per ogni figlio legittimo o naturale dell'assicurato ovvero nato da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato stesso, purche' di eta' inferiore ai 15 anni compiuti o anche di eta' superiore quando sia inabile al lavoro";
- (con l'art. 2, comma 1) che "Nel caso in cui entrambi i genitori fruiscano dell'indennita' di disoccupazione, l'aumento di cui al precedente articolo e' corrisposto soltanto ad uno di essi";
- (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° febbraio 1937-XV, a tutte le indennita' in corso di pagamento a tale data e a quelle da liquidarsi successivamente.