Articolo 4 del Decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11
Articolo 3
Versione
31 gennaio 1981
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Entrata in vigore il 31 gennaio 1981
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