Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 febbraio 1972
Art. 2.
L'espressione "impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione", di cui allo art. 16 della legge, indica un unitario complesso commerciale costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1972
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