Articolo 10 - Convenzione della Legge 14 luglio 1993, n. 259
Articolo 9Articolo 11
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1 agosto 1993
Articolo 10
- Gli obblighi del fornitore in base al contratto di fornitura potranno essere fatti valere anche dall'utilizzatore come se egli stesso fosse parte di tale contratto e come se il bene gli dovesse essere fornito direttamente. Tuttavia il fornitore non sara' responsabile nei confronti sia del concedente che dell'utilizzatore per il medesimo danno. - Questo articolo non da' tuttavia diritto all'utilizzatore di risolvere o annullare il contratto di fornitura senza il consenso del concedente.
Entrata in vigore il 1 agosto 1993
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