Art. 37. Contenuto di catrame nelle sigarette 1. A decorrere dal 31 dicembre 1992 non possono essere commercializzate in Italia sigarette con tenore di catrame superiore a 15 milligrammi per sigaretta.
2. A decorrere dal 31 dicembre 1997 il limite di cui al comma 1 e' abbassato a 12 milligrammi per sigaretta.
3. Per catrame si intede il condensato di fumo greggio anidro, esente da nicotina.
4. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro delle finanze, saranno dettate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni tecniche occorrenti per l'integrale attuazione della direttiva del Consiglio 90/239/CEE anche per quanto concerne lo smaltimento delle scorte, nonche' le condizioni di commercializzazione in Italia delle sigarette di produzione comunitaria.
5. Chiunque metta in commercio o comunque commercializzi sigarette con tenore di catrame superiore a quanto previsto nelle disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'ammenda fino a lire cento milioni e con l'arresto fino a due anni.
2. A decorrere dal 31 dicembre 1997 il limite di cui al comma 1 e' abbassato a 12 milligrammi per sigaretta.
3. Per catrame si intede il condensato di fumo greggio anidro, esente da nicotina.
4. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro delle finanze, saranno dettate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni tecniche occorrenti per l'integrale attuazione della direttiva del Consiglio 90/239/CEE anche per quanto concerne lo smaltimento delle scorte, nonche' le condizioni di commercializzazione in Italia delle sigarette di produzione comunitaria.
5. Chiunque metta in commercio o comunque commercializzi sigarette con tenore di catrame superiore a quanto previsto nelle disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'ammenda fino a lire cento milioni e con l'arresto fino a due anni.