Articolo 37 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 36Articolo 38
Versione
6 marzo 1992
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Versione
24 luglio 2003
Art. 37. Contenuto di catrame nelle sigarette 1. A decorrere dal 31 dicembre 1992 non possono essere commercializzate in Italia sigarette con tenore di catrame superiore a 15 milligrammi per sigaretta.
2. A decorrere dal 31 dicembre 1997 il limite di cui al comma 1 e' abbassato a 12 milligrammi per sigaretta.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)) .
Entrata in vigore il 24 luglio 2003
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