Articolo 19 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 18Articolo 20
Versione
6 marzo 1992
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Versione
1 gennaio 1994
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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