Art. 57. (Dolcificanti artificiali) 1. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 297 , sono abrogati.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE , e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, e' soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 .
3. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , le parole: "nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari".
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1997, N. 514)) .
5. Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti e' autorizzato a proseguire nella propria attivita' e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 25 giugno 1993, n. 459, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "le imprese gia' in servizio che hanno presentato istanza ai sensi del presente articolo 57, si intendono autorizzate a svolgere l'attivita' oggetto dell'istanza fino al rilascio dell' autorizzazione secondo le procedure di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto n. 459/93. Qualora l'istanza non sia stata corredata in modo integrale con la documentazione di cui all'allegato I, le imprese sono tenute a provvedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al completamento della documentazione; l'istante e' autorizzato a proseguire nella propria attivita' fino a quando non gli venga comunicato che l'istanza di autorizzazione e' stata respinta".
2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE , e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, e' soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 .
3. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , le parole: "nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari".
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1997, N. 514)) .
5. Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti e' autorizzato a proseguire nella propria attivita' e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 25 giugno 1993, n. 459, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "le imprese gia' in servizio che hanno presentato istanza ai sensi del presente articolo 57, si intendono autorizzate a svolgere l'attivita' oggetto dell'istanza fino al rilascio dell' autorizzazione secondo le procedure di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto n. 459/93. Qualora l'istanza non sia stata corredata in modo integrale con la documentazione di cui all'allegato I, le imprese sono tenute a provvedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al completamento della documentazione; l'istante e' autorizzato a proseguire nella propria attivita' fino a quando non gli venga comunicato che l'istanza di autorizzazione e' stata respinta".