Art. 12. Comunicazione dei dati tra Forze di polizia 1. La comunicazione dei dati tra organi, uffici e comandi delle Forze di polizia di cui all' articolo 16 della legge n. 121 del 1981 , per le finalita' di polizia di cui all'articolo 3, e' consentita quando e' necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali, fermi restando gli obblighi di segretezza che incombono sugli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in relazione alle indagini svolte, come stabilito dal codice di procedura penale .
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121 :
«Art. 16 (Forze di polizia). - 1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121 :
«Art. 16 (Forze di polizia). - 1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».