Articolo 37 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 36Articolo 38
Versione
15 marzo 1974
Art. 37.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1974, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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