Articolo 12 del Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173
Articolo 11Articolo 13
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20 dicembre 2017
Art. 12. Violazione delle regole dell'aria derivanti dall'articolo 8-ter del regolamento 1. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro il personale impegnato nella condotta del volo, nella fornitura dei servizi di traffico aereo o meteorologici e il personale di terra impegnato in operazioni di aeromobili che viola le disposizioni relative alle regole dell'aria di cui all'articolo 8-ter del regolamento concernenti alternativamente:
a) l'applicabilita' e la conformita';
b) le regole generali e la prevenzione delle collisioni;
c) i segnali;
d) l'orario;
e) i piani di volo;
f) le condizioni meteorologiche di volo a vista e le regole del volo a vista, del volo a vista speciale e del volo strumentale;
g) la classificazione degli spazi aerei;
h) i servizi del traffico aereo;
i) il servizio di controllo del traffico aereo;
l) il servizio informazioni di volo;
m) il servizio di allarme;
n) l'interferenza e le situazioni di emergenza e intercettazione;
o) i servizi attinenti alla meteorologia relativamente a osservazioni da aeromobile e riporti mediante comunicazioni in fonia.
2. L'operatore aeronautico, il fornitore di servizi di navigazione aerea e il gestore aeroportuale, impegnati in operazioni di aeromobili, che violano le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
Entrata in vigore il 20 dicembre 2017
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