Articolo 4 del Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 dicembre 2017
Art. 4.

Autorita' nazionale competente

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento e per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.
2. Si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
3. In caso di violazioni di lieve entita', da valutarsi rispetto alla capacita' delle medesime violazioni di ridurre la sicurezza o di mettere in serio pericolo la sicurezza del volo, l'E.N.A.C. diffida il trasgressore a regolarizzare le violazioni mediante il rispetto delle azioni correttive prescritte entro un termine stabilito, nonche' ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'E.N.A.C. procede a norma delle disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Resta ferma la facolta' dell'E.N.A.C. di limitare, sospendere o revocare le certificazioni rilasciate.
4. L'E.N.A.C. assicura la sorveglianza continua dei certificati emessi, svolge indagini, esegue ispezioni e adotta ogni provvedimento finalizzato a impedire il perdurare di una violazione.
Note all'art. 4:
- Il Capo I delle sezioni I e II della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' cosi' rubricato:
«Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione I Principi generali
Sezione II Applicazione».
Entrata in vigore il 20 dicembre 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente