Art. 12. Assestamento, variazioni e storni al bilancio 1. Le variazioni al bilancio di previsione, da adottare in corso di gestione, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sono deliberate dal comitato direttivo entro il 30 novembre con le procedure di cui all'articolo 6. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
2. Con provvedimento del direttore del'Agenzia possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B. Con le stesse modalita' si provvede all'utilizzo delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalita'. Le variazioni per nuove o maggiori spese sono proposte se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
4. Non e' consentita l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'ultimo mese dell'esercizio finanziario, salvo casi eccezionali da motivare.
2. Con provvedimento del direttore del'Agenzia possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B. Con le stesse modalita' si provvede all'utilizzo delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalita'. Le variazioni per nuove o maggiori spese sono proposte se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
4. Non e' consentita l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'ultimo mese dell'esercizio finanziario, salvo casi eccezionali da motivare.