Articolo 10 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 9Articolo 11
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27 maggio 1950
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5 gennaio 1961
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31 dicembre 1961
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30 dicembre 1962
Art. 10.
Il locatore puo' far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilita' dell'immobile, anche nei seguenti casi:
1) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba di urgenza essere assicurata la stabilita', e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori.
L'accertamento delle condizioni tecniche sopra indicate e della necessita' dello sgombero dell'immobile locato per eseguire i lavori e' demandata al Genio civile, sentite le parti;(6)
2) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni di numero almeno doppio di vani, o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso. L'accertamento di tale indispensabilita' e' demandato al Genio civile che, sentite le parti, potra' anche valutare la possibilita' di uno sgombero temporaneo, parziale e graduale, senza allontanamento dell'inquilino;(6)
3) quando l'immobile locato sia di interesse artistico e storico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , nel caso in cui la competente Sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;
4) quando, trattandosi di aree fabbricabili, sulle quali insistono baracche o altre costruzioni senza carattere stabile, sia dimostrato che il proprietario intende disporne al fine di costruirvi e sia stato provveduto a cura dello stesso proprietario o della pubblica amministrazione a fornire altro alloggio ai ricoverati con un canone di affitto per essi sopportabile.
Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 il locatore e' tenuto a corrispondere al conduttore un indennizzo pari a diciotto mensilita' dell'ultimo canone di locazione detratte, in ogni caso, le mensilita' relative all'eventuale periodo di occupazione dell'immobile successivo alla convalida dello sfratto.
Nei confronti di colui che, conseguita la disponibilita' dell'immobile, non provveda ai lavori che ha dichiarato di voler eseguire, iniziandoli entro il termine di quattro mesi, si applicano le disposizioni dell'art. 8.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1962, N. 1716)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 22 dicembre 1961, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1961, n. 323) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale, in riferimento all' articolo 24 della Costituzione , dell' art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253 , nella parte in cui esso demanda al Genio civile l'accertamento delle condizioni tecniche e della necessita' dello sgombero dell'immobile, e dell'art. 10, n. 2, della stessa legge in quanto l'accertamento della indispensabilita' dello sgombero e della possibilita' d'uno sgombero temporaneo e' demandato al Genio civile."
Entrata in vigore il 30 dicembre 1962
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